Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: collaudo e verifica di conformità

Si chiede se per la fornitura complessa di materiali, nello specifico moduli abitativi con assistenza alla posa da parte della ditta aggiudicataria,i tempi massimi per rilasciare il verbale di collaudo siano quelli riportati all'art. 102 co. 2 del Codice ossia 90 giorni.
Si precisa che la gara è stata effettuata ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 236/2012 e pertanto, la fornitura in parola, non è soggetta ai limiti di soglia comunitaria oltre i quali parrebbe che le tempistiche per il collaudo siano elevate a 180 giorni. Magg. com. Filippo STIVANI.

Il DPR 236/2012 all'art. 133 co. 1i ndica che le spese per l'acquisizione di beni e servizi (si suppone che nei servizi in questo caso rientrino anche i lavori) di importo superiore alla soglia dell'art 125 co. 11 del D.Lgs. 163/2016 ( € 40.000 + IVA) ossia il vecchio codice dei contratti, siano sottoposte a verifica di conformità (leggasi collaudo vero e proprio con emissione di verbale) mentre per quelle di importo inferiore basta una semplice dichiarazione di buona provvista o buona esecuzione(o retrofattura). Tale interpretazione è corretta? Vale anche per i lavori? È valida anche a seguito dall'entrata in vigore del nuovo codice D.Lgs. 50/2016? Magg. Filippo STIVANI

Questa stazione appaltante è un ente del Ministero della Difesa. Il dubbio che è sorto in fase di verifica delle prestazioni se la norma da applicare, tenuto conto del combinato disposto dall’art. 159 e dell’art. 216 comma 10 del Codice ragione temporis, se per il collaudo/verifica di conformità si debba procedere in forza dell’art. 102 del codice ovvero se sia sempre data facoltà alla stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ovvero vista la specificità prevista per i contratti nel settore difesa e sicurezza (art. 159) si debba invece applicare l’art. 133 del DPR 236/2012 per il quale si debba procedere Per le spese di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, del codice, le acquisizioni di beni e servizi sono sottoposte a verifica di conformita'.

COLLAUDO
QUESITO del 23/10/2021

L'art. 216, dpr 207/2010 al comma 6 prevede che il collaudo di lavori di manutenzione possa essere effettuato da un tecnico diplomato (...), iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza.
Il comma 9 dello stesso articolo prevede che il collaudatore debba essere iscritto all'ordine/collegio
a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;
b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro.
domanda: in caso di lavori di manutenzione che superano i 5.000.000 euro, si applica il comma 6 o il comma 9?

Con riferimento alla nomina della figura di collaudatore, ai sensi del comma 6, ultimo periodo, dell'art. 102 D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle procedure di cui all'art. 31, comma 8 del citato decreto legislativo, si chiede a codesto Spett.le Ministero se, nel caso di nomina di una terna di collaudatori, il corrispettivo, determinato ai sensi del DM 17 giugno 2016, sia da calcolare per ogni singolo professionista oppure, una volta determinato, vada suddiviso fra le figure da nominare.

CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAUDO
QUESITO del 28/11/2022

Con la nota n. 414/PRRM_SEGR_U di prot. in data 13/01/2015, il Provveditore pro tempore conferiva l’incarico di Collaudo Tecnico Amministrativo delle opere segnate in oggetto alla Commissione composta come di seguito:
1. Dott. Federico Cempella – Presidente (amministrativo);
2. Dott. Ing. Pasquale Antonelli – Componente (tecnico);
3. Avv. Maria Sirolli – Componente (amministrativo).
Allo stesso Dott. Ing. Pasquale Antonelli veniva conferito l’incarico di Collaudatore statico delle opere strutturali, che doveva essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008, pubblicate sul S.O, n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29.
Come è noto, ai sensi dell’art. 141. del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., “per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici."
Orbene, poiché la Commissione di collaudo suindicata è composta da due componenti amministrativi e un componente tecnico, si chiede a codesto Organo se la stessa Commissione sia stata nominata in spregio al citato disposto normativo e se gli atti emessi dalla stessa Commissione, incluso l'Atto di Collaudo, siano da considerarsi nulli.

In caso di concessionario di sola costruzione l'emissione del CEL richiesto da appaltatori e subappaltatori selezionati dal concessionario stesso è obbligo della Stazione Appaltante o del concessionario stesso? in caso di General Contractor l'emissione del CEL richiesto da appaltatori e subappaltatori selezionati dal GC stesso è obbligo della Stazione Appaltante o del GC stesso?

Dimissioni professionista esterno
QUESITO del 05/01/2023

In caso di dimissioni di un collaudatore in corso d'opera che abbia già percepito parte dei compensi in acconto, la Stazione Appaltante nel nominare il nuovo collaudatore deve corrispondere la stessa parcella? La stessa Stazione Appaltante deve provvedere al recupero degli acconti per il suddetto collaudatore?

Con riferimento al comma 2 dell'art. 102 del D.lgs 50/2016 "per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro .............,è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione" si chiede l'importo lavori da considerare per verificare il limite del milione di euro sia l'importo lavori a base d'asta oppure l'importo contrattuale.